Il Senato, convertendo ieri in legge il decreto 154 del 3 maggio, ha approvato alcuni emendamenti «che – come sottolinea il senatore Enrico Morando – accolgono richieste arrivate dai Comuni e dalle popolazioni alluvionate a novembre ’94». Il punto più atteso riguarda l’Iva: verrà risarcita, l’anno prossimo, agli alluvionati che la devono corrispondere su materiali e lavori per le opere di ricostruzione. Lo stesso emendamento prevede tra i danni risarcibili i lavori eseguiti in economia, inserisce gli immobili non adibiti ad abitazione tra quelli risarcibili ed affronta il problema delle attività di estrazione del materiale dal letto dei fiumi per ricostituirne l’alveo. La legge dovrà ora essere definitivamente approvata dalla Camera. Un precedente decreto, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e quindi operativo, prevede il rinvio al 20 dicembre del pagamento lei e Iciap per il ’95. La giunta comunale ha approvato la delibera che indica i soggetti che beneficiano di tale rinvio: coloro che sono stali «gravemente alluvionati» (almeno un sesto del reddito annuale). Regione. Il coordinamento dei Comitati alluvionati delle Valli Tanaro e Belbo, intanto, ritenendo necessaria una più incisiva azione della Regione «per la soluzione dei problemi tuttora irrisolti in merito agli aiuti alle imprese ed ai privati danneggiati, considerato che il Governo intende utilizzare i soldi stanziati per l’alluvione ’94 anche per altre regioni colpite da calamità», ha deciso una manifestazione lunedi a Torino in occasione dell’insediamento del Consiglio regionale. Alcune centinaia di alessandrini, astigiani e cuneesi, con i sindaci dei Comuni alluvionati, arriveranno in pullman alle 15 davanti a Palazzo Lascaris ed una delegazione chiederà un incontro con gli amministratori. Diritti camerali. Ieri il ministro dell’Industria ha firmato il decreto che rinvia al 31 ottobre il pagamento dei diritti camerali da parte delle aziende alluvionate. Il rinvio era stato richiesto dal presidente della Camera di commercio Stradella e dalle associazioni di categoria. «Ora speriamo – dice Stradella – che ci vengano assegnati i fondi di solidarietà raccolti dopo l’alluvione dalle Camere di commercio. Li divideremo fra le aziende alluvionate per pagare i diritti camerali. Per Alessandria sono 600-700 milioni».
Il mancato rimborso dell’iva
Le numerose aziende commerciali, soprattutto quelle operanti nel settore delle importazioni – esportazioni, che hanno chiuso il primo anno di applicazione dell’Iva — imposta sul valore aggiunto, 1973 — con un forte credito nei confronti dell’erario si sono viste rifiutare il rimborso del tributo perché gli uffici competenti hanno esaurito i fondi a tal fine destinati. Lo rende noto oggi il presidente della Confcommercio, Giuseppe Orlando, dichiarando che «si tratta evidentemente di una carenza di estrema gravità in quanto un ritardo nei rimborsi si traduce immediatamente in un pesante onere finanziario che, se visto in relazione all’attuale situazione economica ed alla violenta stretta creditizia in atto, può giustificare le più pessimistiche previsioni per la vitalità delle aziende ». L’organizzazione dei commercianti è già intervenuta presso il ministero delle Finanze, suggerendo di effettuare questi pagamenti con l’utilizzo dei versamenti di imposta incassati dagli uffici distrettuali. Una simile soluzione sarebbe in contrasto con le norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, ma, a giudizio di Orlando, «si tratta evidentemente di una soluzione straordinaria a carattere provvisorio, resa necessaria da eventi non imputabili agli operatori commerciali». Il commerciante è in credito con l’erario quando dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile, e aumentato delle somme versate mensilmente o trimestralmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Il rimborso è eseguito in contanti o mediante la consegna di assegni circolari o di speciali titoli di credito al portatore denominati Buoni di imposta.
Iva: il rimborso delle spese
L’art. 15 del decreto istitutivo dell’Iva prevede le somme, interessi ed importi che non concorrono a formare la base imponibile o meglio che — secondo la dicitura della rubrica dell’articolo — sono esclusi dal computo della base imponibile. Il numero 3 del primo comma del detto articolo precisa che non concorrono a formare la base imponibile Iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Si è, infatti, rilevato nella Relazione ministeriale al progetto definitivo che le somme suddette costituiscono delle semplici partite di giro e non hanno natura di corrispettivo. La detta Relazione riporta gli esempi delle spese di trasporto nei casi di vendita franco partenza o franco magazzino del venditore, nelle quali le dette spese sono state contrattualmente poste a carico dell’acquirente, ma possono essere anticipate dal cedente in nome e per conto della di trattare l’argomento del controparte.
La materia assume una certa rilevanza nel caso di rimborso di spese effettuate da un professionista o da un prestatore autonomo di lavoro, in nome e per conto del committente imprenditore, per esempio per viaggi, vitto o alloggio fuori della normale sede di lavoro. Poiché secondo la norma in esame dette spese debbono essere regolarmente documentate, esse debbono ovviamente risultare da fatture, assoggettate ad Iva, ove ne sia il caso. La circolare ministeriale numero 32 del 27 aprile 1973 distingue due ipotesi; essa, in primo luogo, prende in considerazione i rimborsi cosiddetti «a pie di lista» che vengono esclusi dal volume d’affari di colui che li riceve, a condizione che le relative fatture siano intestate non solo al professionista o prestatore di lavoro autonomo, ma anche all’impresa che effettua il rimborso dell’iva. Viene così in considerazione un caso di doppia intestazione della fattura che non ci sembra rientrare nei principi generali dell’Iva, in quanto essa sembra postulare una doppia annotazione nei registri degli acquisti, sia dell’impresa, sia del professionista. Sembrerebbe, invece, più corretta l’intestazione diretta all’impresa con l’indicazione che, per esempio, i servizi sono stati prestati al professionista. Non solo, ma siamo anche perplessi sul fatto che le dette anticipazioni vengano effettivamente fatte in nome e per conto del committente. Il detto documento del ministero ritiene poi In ogni caso imponibili i compensi per missioni (e ciò ci sembra ineccepibile), nonché i rimborsi per spese corrisposti forfettariamente. Quest’ultima affermazione non ci sembra particolarmente perspicua in quanto, anche nell’ambito dei rimborso forfettario, dovranno essere individuate, se regolarmente documentate, somme per anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. Dette spese non saranno imponibili e quindi rientrerà, nel volume d’affari del percipiente il rimborso, solo eventualmente la parte di spese non documentata regolarmente e comunque quella parte del rimborso forfettario che superi le spese effettive.